Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG n. 272 PG n. 211580/2015

Data seduta: 17/07/2015

Data inizio vigore: 01/01/2015

Testo totalmente consolidato

Per cui tornano in vigore le aliquote agevolate   sia per i contratti a canone concordato che per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti e affini di primo grado in linea retta, ma solo nel caso in cui sia l’unico immobile posseduto.

Riportiamo il testo con tutte le agevolazioni.

Aliquote IMU anno 2015

Per l’anno 2015 sono stabilite, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU):

aliquota dello 0,6 per cento

– relativamente alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

– relativamente alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

– relativamente all’unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

– relativamente ad una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli  italiani residenti  all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d’uso

– relativamente agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

– relativamente alla casa coniugale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– relativamente ad un unico immobile, di categoria castale A1, A8 e A9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1; del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

relativamente all’abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un’ulteriore abitazione;

– relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all’art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;

aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e alle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell’apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l’A.N.E.C. in data 23/09/08 rep. n. 206395;

– relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori – dal soggetto passivo di imposta a:

  • persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
  • studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli Studi di Bologna;
  • lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l’immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede

– applicabile per tre anni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE – recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell’imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;

– relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

– relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

aliquota (ordinaria) dell’1,06 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolate.

 

Per l’applicazione dell’aliquota agevolata 0,76% prevista nell’anno 2015 relativamente:

  • alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (locazione a canone concordato);
  • all’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un’ulteriore abitazione;
  • per i tre anni in cui spetta l’aliquota agevolata  relativamente agli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente da imprese che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote IMU abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
  • relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

occorre trasmettere, entro il 16 dicembre 2015, una dichiarazione sottoscritta con l’indicazione dell’aliquota applicata. Nel caso di locazione a canone concordato alla dichiarazione delle aliquote deve essere allegata copia del contratto di locazione.

La dichiarazione delle aliquote deve essere presentata solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato, in caso contrario la dichiarazione già inviata ha valore anche per gli anni successivi.

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TESTO PRECEDENTE ALLA MODIFICA

il 16 giugno scade il pagamento della prima rata. Ricordiamo a tutti i clienti che a marzo 2015 è stato modificato il regolamento  sulle aliquote IUC IMU rispetto a quanto deliberato lo scorso anno. Per cui, riassumendo, viene a decadere l’aliquota agevolata che, fino allo scorso anno, era prevista per i contratti a canone concordato e per gli immobili destinati ad uso gratuito dei parenti. Pertanto a detti immobili sarà applicata la tassazione ordinaria del 1,06%.

A seguire il testo completo.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC IMU  PER IL TRIENNIO 20152017,
IN REVISIONE DI QUANTO DELIBERATO CON ATTO PG. 80320/2014 PER IL TRIENNIO 2014/2016.

ATTO DEL CONSIGLIO ODG N. 178/2015
Approvato il 26/03/2015
Esecutivo dal 26/03/2015
PG. N. 10737/2015
Comune di Bologna Entrate

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER IL TRIENNIO 2015/2017, DELLE
ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (SE A/1, A/8 e
A/9) DELLA I.U.C.-IMU DI CUI ALL’ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/13 E
SS.MM.II.
INDICE:
· art.1 aliquote
· art.2 detrazione
· art.3 entrata in vigore
Art. 1 – Aliquote
Per il triennio 2015-2017 sono stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della I.U.C.-
IMU (imposta municipale propria) di cui all’art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e
ss.mm.ii.:
· aliquota dello 0,6 per cento relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e
pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
· aliquota dello 0,6 per cento relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e
pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa residenti nel Comune;
· aliquota dello 0,6 per cento Relativamente all’unità immobiliare A/1, A/8 e A/9 e
pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,da anziani o disabili
che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che l’abitazione non risulti locata;
· aliquota dello 0,6 per cento Relativamente all’unità immobiliare A/1, A/8 e A/9 e
pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che
l’abitazione non risulti locata;
· aliquota dello 0,6 per cento relativamente agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e
A/9 regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
· aliquota dello 0,6 per cento relativamente alla casa coniugale A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· aliquota dello 0,6 per cento relativamente ad un unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
· aliquota dello 0,76 per cento relativamente agli immobili posseduti dagli enti non
commerciali di cui all’art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel
nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a
spettacoli musicali e teatrali;
· aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle sale cinematografiche del centro
storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell’apposita
delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal
Comune di Bologna e l’A.N.E.C. in data 23/09/08rep.n.206395.
· aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari possedute dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460
del 1997;
· aliquota dello 0,76 per cento relativamente agli immobili posseduti e utilizzati
direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla
raccomandazione2003/361/CE – recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del
18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote
dell’imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale,
dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione,a condizione
che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del
medesimo soggetto giuridico;
· aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari a destinazione
abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs.99/04 e
ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola;
· aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse,
direttamente locate agli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera C), del
testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai
bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di
locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione
dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e quelle dei conduttori;
· aliquota (ordinaria) dell’1,06 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti
nelle sopraelencate fattispecie agevolative.
Art. 2 – Detrazione
1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e
integrazioni,dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai
sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Art. 3 – Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2015

(articolo pubblicato

MODIFICA – DEL REGOLAMENTO SULLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC IMU PER IL TRIENNIO 2015/2017
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