La legge n. 145 del 30/12/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62) ha esteso la possibilità di aderire al regime della Cedolare Secca, fino ad oggi riservato agli immobili ad uso abitativo, anche ad alcuni immobili ad uso non abitativo.

Il testo del comma 59 recita:

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unita’ immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, puo’, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non e’ applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Quindi, nel dettaglio, le condizioni da rispettare sono:
1) il contratto deve essere stipulato nel 2019 – un contratto stipulato precedentemente non rientra –
2) le unità immobiliari devono essere classificate nella categoria catastale C/1 – quindi l’ambito di applicazione è ben circostanziato ed esclude automaticamente gli immobili diversamente accatastati – per intenderci la categoria C/1 è relativa a negozi e botteghe
3) l’immobile deve avere, escluse le pertinenze congiuntamente locate, una superficie fino a 600 mq – su cosa rientri nei mq. (superficie utile, calpestabile, presumibilmente catastale) e cosa sia da considerarsi pertinenza (a parte le diverse categorie catastali quali magazzini e depositi C/2 autorimesse e posti auto C/6) sarà meglio attendere un interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
4) esclusione espressa dal regime dei contratti, pur stipulati nel 2019 , qualora alla data del 15 ottobre 2018 fosse in corso un contratto “non scaduto” che avesse come oggetto lo “stesso immobile” e “tra i medesimi soggetti” che sia stato “interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale” – la norma vuole, evidentemente, evitare che possano godere di questa agevolazione (che dovrebbe essere stata studiata per rilanciare il mercato delle locazioni commerciali) i soggetti che già avevano un contratto in essere e potrebbero, in assenza di questa esclusione, procedere ad un recesso anticipato ed alla stipulazione di un nuovo contratto per poter rientrare nell’ambito di applicazione del nuovo regime –

Questa norma non è stata estesa negli anni successivi, quindi la sua applicazione è valida solo per i contratti conclusi nell’anno 2019

Cedolare secca su immobili commerciali (C/1)
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