Pubblicato in GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020 (aggiornamento)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020)
Buone notizie nella bozza del DL “Liquidità” per tutte le persone che erano preoccupate di decadere dalle agevolazioni “prima casa”, nello specifico:
Sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per le agevolazioni fiscali prima casa che torneranno a decorrere dal prossimo anno.
La sospensione riguarda in particolare:
1) il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione
2) il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto.
3) Inoltre, viene sospeso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso e il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.
Attendiamo fiduciosi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le direttive di attuazione.
Art. 24. (Termini agevolazioni prima casa) 1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.