Pubblicato in GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020 (aggiornamento)

Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020)

Buone notizie nella bozza del DL “Liquidità” per tutte le persone che erano preoccupate di decadere dalle agevolazioni “prima casa”, nello specifico:

Sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per le agevolazioni fiscali prima casa  che torneranno a decorrere dal prossimo anno.

La sospensione riguarda in particolare:

1) il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione

2) il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto.

3) Inoltre, viene sospeso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso e il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Attendiamo fiduciosi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le direttive di attuazione.

Art. 24. 
 
                  (Termini agevolazioni prima casa) 
 
  1. I termini  previsti  dalla  nota  II-bis  all'articolo  1  della
Tariffa parte prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il
termine previsto dall'articolo 7 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Agevolazione prima casa (Bozza DL 6 aprile 2020 “Decreto Liquidità”) – DL 8 aprile 2020 n. 23