Con la Nota Protocollo DT 10492 del 05/02/2014 il Dipartimento del Tesoro – rifacendosi al limite dei 1.000 euro stabilito dall’art. 49 del Dlgs 231/07 – in sostanza non sanzionerebbe l’uso del contante per canoni inferiori ai mille euro e consentirebbe il pagamento considerando assolto l’obbligo di tracciabilità con l’emissione da parte del locatore di una ricevuta. (fonte il Sole24ore del 14/02/2014) Come studio pensiamo che il pagamento del canone a mezzo bonifico bancario, a prescindere dall’importo e dagli obblighi di legge, sia sempre la soluzione che offre le migliori tutele ad entrambe le parti contrattuali.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014). comma 50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalita’ che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilita’ anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore». pubblicata  (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Canoni di locazione uso abitativo
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